sabato, Novembre 23, 2024
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Torna la penale per cambio operatore : ben 100€

Dimentichiamoci la legge Bersani.Il governo renzi ha deciso che il cambio operatore ritornerà a costare tantissimo e non sarà quindi molto semplice e indolore come accade oggi.

Quindi l’utente che cambierà operatore dovrà pagare una penale alla società per aver disdetto il contratto,tale penale sarà determinata in base ai mesi restanti dell’abbonamento e dal prezzo totale stipulato.
Secondo Renzi questo è per fermare i trasferimenti di operatore così veloci , pare infatti che abbiano superato i 74 milioni di euro le linee trasferite nel trimestrale settembre 2014.
Il costo di cambio operatore , sia mobile che fisso , costerà mediamente 100 euro per il singolo utente.
A quanto pare è proprio un passo indietro per lo più negativo , soprattutto per le centinaia di offerte smartphone che offrono gli operatori mobile e soprattutto si vuole cambiare perchè non si è contenti del servizio offerto.

Il disegno di legge  non è stato ancora approvato , se passasse quindi, recedere da un contratto in abbonamento prima della scadenza verrebbe a costare minimo 100€

Una brutta stangata per gli italiani…. sarà sempre peggio ?
Fonte : corriere della sera
Stefano Izzo
Stefano Izzohttps://www.guide-informatica.com
Autore e fondatore di Guide Informatica, uno tra i portali più popolari dedicati alla tecnologia a 360°. Sono appassionato di qualsiasi dispositivo elettrico/elettronico, ma con una buona dose di passione anche per i motori. In passato ho creato e curato uno dei siti più popolari al Mondo su GTA!!
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4 Commenti

  1. Regolamentazione delle penali per rescindere anticipatamente un contratto/offerta a tempo.
    di questo si parla !
    Le penali già ci sono se le offerte sono vincolate per durate di 24 o 36 mesi; sono previste nel contratto e il loro ammontare varia in base a quanto in anticipo si decide di disdire dell'offerta.

    i semplici cambi di operatore non sono minimamente toccati dalle penali in questione

    "3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta."

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