Dimentichiamoci la legge Bersani.Il governo renzi ha deciso che il cambio operatore ritornerà a costare tantissimo e non sarà quindi molto semplice e indolore come accade oggi.
Quindi l’utente che cambierà operatore dovrà pagare una penale alla società per aver disdetto il contratto,tale penale sarà determinata in base ai mesi restanti dell’abbonamento e dal prezzo totale stipulato.
Secondo Renzi questo è per fermare i trasferimenti di operatore così veloci , pare infatti che abbiano superato i 74 milioni di euro le linee trasferite nel trimestrale settembre 2014.
Il costo di cambio operatore , sia mobile che fisso , costerà mediamente 100 euro per il singolo utente.
A quanto pare è proprio un passo indietro per lo più negativo , soprattutto per le centinaia di
offerte smartphone che offrono gli operatori mobile e soprattutto si vuole cambiare perchè non si è contenti del servizio offerto.
Il disegno di legge non è stato ancora approvato , se passasse quindi, recedere da un contratto in abbonamento prima della scadenza verrebbe a costare minimo 100€
Una brutta stangata per gli italiani…. sarà sempre peggio ?
Fonte : corriere della sera
me par na grande bufalata
Non esiste che uno cambia operatore ma deve pagare la penale, non esiste proprio
quindi per chi deve cambiare operatore..basta fare una nuova sim..evitando le offerte "passa a […] e riceverai [bla bla bla]"..bastardi..
Regolamentazione delle penali per rescindere anticipatamente un contratto/offerta a tempo.
di questo si parla !
Le penali già ci sono se le offerte sono vincolate per durate di 24 o 36 mesi; sono previste nel contratto e il loro ammontare varia in base a quanto in anticipo si decide di disdire dell'offerta.
i semplici cambi di operatore non sono minimamente toccati dalle penali in questione
"3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta."